Congedi, riposi e permessi: diritti di genitori e figli

Giovedì 30 Maggio 2013

Tutelare la maternità, oltre a garantire un periodo di astensione obbligatorio per la lavoratrice madre, vuol dire anche dare la possibilità ai genitori, di usufruire di congedi parentali e di permessi per malattia e per allattamento, volti proprio ad agevolare la cura del nascituro e migliorare al tempo stesso l’organizzazione della vita familiare.

Analizziamo le singole opportunità nel dettaglio.

CONGEDI PARENTALI

Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi determinati dalla legge, nel corso dei primi otto anni di vita del bambino. Tale diritto spetta:

  • Alla madre e al padre per un periodo massimo di sei mesi, da usufruire continuativamente o in maniera frazionata, una volta che sia terminato il periodo di astensione obbligatoria.
    Il periodo di astensione è elevato a 10 mesi, quando il genitore è uno solo e aumenta ancora fino a tre anni, in presenza di minore con handicap.
    Per i periodi di congedo parentale, spetta alla lavoratrice e al lavoratore, un’indennità pari al 30% della retribuzione e tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio.

RIPOSI E PERMESSI

Durante il primo anno di vita, alle lavoratrici madri, spettano due ore di riposo giornaliere, usufruibili cumulativamente o separatamente. Il periodo di riposo è ridotto a un’ora, qualora il contratto di lavoro sia inferiore a sei ore o quando la lavoratrice usufruisca dell’asilo nido aziendale.

A differenza del congedo parentale, per cui la retribuzione è ridotta, le ore di riposo e i permessi sono equivalenti alle ore lavorative e per queste spetta una retribuzione piena.

Tali periodi sono riconosciuti anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre che non se ne avvale o in caso d’impossibilità della stessa.

Nei parti plurimi i periodi di riposo sono raddoppiati.

CONGEDI PER MALATTIA

Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro in corrispondenza delle malattie del figlio che non abbia compiuto i tre anni e per un periodo massimo di 5 giorni l’anno, per ciascun genitore e per ciascun figlio, nel caso in cui ne abbia compiuti tre, ma non abbia superato gli otto.

In questi casi il genitore deve presentare al datore di lavoro il certificato di malattia del figlio rilasciato dal medico specialista e a questo periodo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore, ciò vuol dire che il bambino non potrà essere sottoposto a visita fiscale e che il genitore, a sua volta, non dovrà rispettare i periodi di reperibilità.

Le assenze per malattia del figlio, a parte casi specifici previsti nel settore pubblico o dalla contrattazione collettiva, non sono soggette a retribuzione ma sono conteggiate ai fini previdenziali.

CONGEDO DI PATERNITA’

Introdotto dalla recente Riforma Lavoro, prevede un giorno di astensione obbligatoria e due facoltativi, per il padre lavoratore, non dipendente pubblico, usufruibile entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

Per tali giorni di assenza è prevista un’indennità pari al 100% della retribuzione a carico Inps e anticipata dal datore di lavoro.

Trattasi di una misura sperimentale e ovviamente di debole portata, volta però a favorire la condivisione dei compiti della famiglia tra i due coniugi, con la speranza che, come avviene in altri paesi europei, si possa estendere tra non molto, sia per lunghezza sia per ambito di applicazioni.

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Maria Elena Bravi

sono Mamma di un bambino che tra poco compirà tre anni e in attesa di una bambina per l'arrivo della primavera. Moglie, madre, lavoratrice, tutto a tempo pieno.

Grazie ai miei studi giuridici, lavoro nel campo della consulenza legale aziendale, curo il blog Mamma Piky e faccio l'acrobata tra tutti gli impegni della giornata. Per BBMag affronterò il tema della maternità e della famiglia dal punto di vista legale.