Dimettersi in gravidanza, si può?

Lunedì 16 Settembre 2013

Il D.lgs. 151/2001 parla chiaro: è vietato licenziare, sospendere o collocare in regime di mobilità una donna in stato di gravidanza e il divieto parte dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino, anche se il datore non ne era a conoscenza. E' vietato per la tutela che questo stato comporta, perché i bambini sono una risorsa sociale e perché avere figli, non può essere considerata una penalizzazione.

La cessazione del rapporto di lavoro quindi può avvenire solo in casi estremi:

  • Cessazione dell’attività
  • Scadenza del contratto a tempo determinato
  • Colpa grave della lavoratrice
  • Esito negativo del periodo di prova
  • Dimissioni volontarie della lavoratrice in attesa.

Tuttavia, in quest’ultimo caso, occorre il rispetto di una particolare procedura volta a verificare che tali dimissioni non siano "imposte" dal datore di lavoro, che non ci sia stata, al momento del l'assunzione, la firma delle cosiddette, scandalose e vietate "dimissioni in bianco" e che sussista un reale interesse o necessità della lavoratrice, a far cessare il rapporto stesso.

Che cosa deve fare quindi la lavoratrice in attesa, che per motivi personali, voglia dimettersi durante il periodo protetto dalla legge? Occorre che si rivolga all'Ispettorato del Lavoro competente per Territorio, per la redazione del verbale di dimissione.

L'ispettore provvederà alla raccolta dei dati anagrafici e alla certificazione del "giusto motivo" o della "giusta causa" delle dimissioni, escludendo vizi di volontà, dopodiché provvederà alla loro convalida.

 

Il rispetto della procedura permetterà comunque alla ex lavoratrice in attesa, di percepire l'indennità di maternità che le sarà erogata direttamente dall'Ente Previdenziale competente, mediante accredito in un c/c bancario o postale e, a tale scopo, il mio consiglio in proposito, è quello di rivolgersi a un patronato o Caf, affinché la domanda possa essere presentata correttamente e il godimento del diritto non compromesso.

Terminato il periodo di maternità obbligatoria, la neo mamma, nonostante abbia presentato volontariamente le dimissioni, avrà altresì diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo previsto dalla sua categoria contrattuale. Sarà lo stesso patronato che si è occupato della maternità a inviare la domanda, previa iscrizione della donna alle liste del collocamento comunale.

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 Maria Elena BraviMaria Elena Bravi su Facebook

Maria Elena Bravi

sono Mamma di un bambino che tra poco compirà tre anni e in attesa di una bambina per l'arrivo della primavera. Moglie, madre, lavoratrice, tutto a tempo pieno.

Grazie ai miei studi giuridici, lavoro nel campo della consulenza legale aziendale, curo il blog Mamma Piky e faccio l'acrobata tra tutti gli impegni della giornata. Per BBMag affronterò il tema della maternità e della famiglia dal punto di vista legale.